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| Acconciatori, estetisti ed affini - Nuove norme ambientali |
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| Servizi alla persona |
| Giovedì 19 Gennaio 2012 10:50 |
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Acconciatori, estetisti ed affini esenti dal registro di carico e scarico rifiuti (ma con prudenza!) Il Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011), in vigore dal 6 dicembre, ha previsto l’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti che svolgono attività di acconciatura, estetica, tatuaggio, ecc. e che producono rifiuti sanitari a rischio infettivo. Questa la disposizione introdotta dall’art. 40, comma 8, del provvedimento: “In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso lacompilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.” In sintesi il decreto introduce sì l’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico e dal MUD, ma non incide assolutamente sugli altri obblighi previsti dalla normativa, inclusi gli obblighi relativi al SISTRI. Pertanto: • l’esonero interessa esclusivamente i rifiuti sanitari a rischio infettivo (rifiuti pericolosi classificati con CER 180103*), non altri rifiuti speciali i quali, nei casi previsti, dovranno continuare ad essere annotati sul registro; • i soggetti in questione (acconciatori, estetisti, ecc.), se producono rifiuti pericolosi o ne effettuano il trasporto, sono tenuti ad iscriversi al sistema di tracciabilità ed a rispettarne i relativi obblighi, così come sono tenuti ad o osservare le disposizioni della norma speciale di settore (DPR 254/2003 – regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari); • chi decidesse di effettuare il trasporto dei propri rifiuti pericolosi dovrà comunque, oltre all’iscrizione al SISTRI e al montaggio delle Black Box, essere munito dell’autorizzazione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e rispettare le norme sull’imballaggio, etichettatura e trasporto su strada di merci pericolose. Ad una prima analisi la soluzione del trasporto in conto proprio appare quantomeno antieconomica. Si consiglia pertanto di operare con prudenza in attesa di ulteriori disposizioni. |
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