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Nuove norme sull’accesso alla professione di autotrasportatore Stampa E-mail
Trasporto
Giovedì 19 Gennaio 2012 10:23

Il 4 dicembre 2011 è entrato in vigore il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

21.10.2009 n. 1071/2009/CE, che ha modificato le norme sull’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e persone. Le principali novità introdotte sono:

• introduzione del requisito dello stabilimento dell’impresa cioè la disponibilità di una sede effettiva e stabile in uno Stato membro (gli altri requisiti per l’esercizio dell’attività sono onorabilità, capacità professionale e capacità finanziaria)

• esenzione dei requisiti di capacità professionale e finanziaria per le imprese che esercitano l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi con veicoli o complessi di veicoli fino a 3,5 tonnellate di massa massima complessiva

• capacità finanziaria pari a 9.000 euro più 5.000 euro per ogni veicolo oltre il primo

• possibilità di designare un gestore dei trasporti sulla base di un contratto non di lavoro subordinato e che lo stesso possa svolgere le proprie funzioni presso più imprese

• accertamento dei requisiti nell’ambito di un apposito procedimento di autorizzazione alla professione di trasportatore su strada, che si conclude con l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) da parte degli uffici provinciali della motorizzazioni civile

• operatività di un registro elettronico che consenta la comunicazione tra gli Stati membri dell’UE in merito sia alle infrazioni commesse dalle imprese sia all’idoneità del gestore dell’attività di trasporto di queste ultime.

Alla luce di queste nuove norme e salvo ulteriori provvedimenti in materia, non dovranno più dimostrare il requisito della capacità professione e capacità finanziaria le imprese esercenti l’attività di autotrasporto di merci con veicoli o complessi di veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate che avrebbero dovuto farlo entro il 4 dicembre 2011.

Permane invece tale obbligo per le imprese esercenti l’attività:

• con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate ma di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate

• con autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali

• con veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani

• con veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri

• entro il 31.12.1977 e precedentemente esonerate dalla dimostrazione dei citati requisiti.

Si evidenzia che la mancata dimostrazione dei requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore comporta la cancellazione dall’albo degli autotrasportatori e la ritardata comunicazione della perdita dei citati requisiti agli uffici preposti, entro i termini stabiliti (15 giorni per la capacità finanziaria, 30 giorni per gli altri requisiti), comporta sanzioni pecuniarie da 1.032,91 a 15.493,71. Infine, si ricorda che entro il termine del 3 giugno 2012, le imprese già in attività alla data del 3 dicembre 2011 dovranno richiedere, secondo procedure che verranno meglio definite, l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN).

Facciamo riserva di ritornare sull’argomento non appena ci saranno novità di rilievo.

 

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